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Scenari

Pacchetto Qualità. Introdotte nuove misure

11 Luglio 2012
formaggio formaggio

Ecco le novità inerenti al Pacchetto Qualità, la riforma della politica di qualità dei prodotti agricoli.

Sono state introdotte ulteriori misure. Tra queste la protezione ex officio, grazie alla quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare le azioni necessarie a tutelare le indicazioni geografiche. Risultato che ha ricevuto il plauso del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania.  “Le novità contenute nel Pacchetto Qualità sono il frutto del duro lavoro che l’Italia ha portato avanti con grande determinazione e unità a livello comunitario, sia in sede di Consiglio europeo che del Parlamento. Il testo iniziale del Pacchetto è stato sensibilmente migliorato proprio grazie al nostro impegno continuo e costante per tutelare la qualità delle nostre produzioni agroalimentari. Questo risultato assume ancora maggiore rilievo se consideriamo anche la posizione di minoranza che l’Italia ha avuto nel corso delle trattative. La novità del Pacchetto che ritengo forse la più importante è la misura relativa alla protezione ex officio. In questo modo non potranno più verificarsi casi come quello del famigerato ‘Parmesan’ e le nostre eccellenze agroalimentari potranno essere protette nel modo adeguato”. 


Queste le novità del regolamento sistemi di qualità:
La discussione sui regimi di qualità ha portato in sede di Comitato Speciale Agricoltura del 25 giugno 2012 all’approvazione del pacchetto di compromesso sui sistemi di qualità nella versione concordata nel trilogo (Parlamento europeo, Commissione e Consiglio dei Ministri) informale del 21 giugno.  Il testo del progetto di regolamento, rispetto alla regolamentazione vigente (Reg. 510/06) contiene i seguenti elementi nuovi:

protezione ex officio (art. 13): introduzione esplicita nel regolamento del principio che gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie alla tutela delle indicazioni geografiche designando le autorità responsabili di adottare le misure di protezione e prevedendo espressamente che le autorità designate offrano adeguate garanzie di obiettività ed imparzialità. Quindi non è più necessaria una denuncia di parte affinché si attivi il processo di protezione su un prodotto riconosciuto a livello comunitario.

protezione (art. 13): la protezione prevista dall’art. 13 è stata estesa anche alle DOP/IGP utilizzate come ingredienti di altri prodotti composti, elaborati o trasformati;

riconoscimento dei ruoli e delle responsabilità dei gruppi (ad es. Consorzi di tutela)(art. 42) ai quali viene attribuito il compito di contribuire alla protezione ed alla promozione delle DOP e IGP. A tal fine viene inoltre previsto che gli Stati membri possano incoraggiare la formazione ed il funzionamento dei gruppi sul proprio territorio;

indicazioni in etichetta (art. 12): viene espressamente previsto che possano figurare in etichetta sia rappresentazioni grafiche della zona d’origine, sia testi o simboli che si riferiscono allo Stato membro e/o alle regioni all’interno delle quali è situata la zona di produzione delle DOP/IGP;

marchi d’area (art. 12): viene espressamente previsto che possano essere utilizzati in etichetta i marchi collettivi geografici insieme alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette;

prodotto di montagna (art. 28): tra i termini facoltativi di qualità viene introdotto direttamente nel regolamento il termine “prodotto di montagna” (per i prodotti di cui all’allegato I del Trattato) che può essere utilizzato esclusivamente per indicare un prodotto ottenuto con materia prima e/o mangimi per animali provenienti essenzialmente da aree di montagna ed il cui processo di trasformazione avviene nelle aree di montagna come definite dal Reg. 1257/99, art. 18.1. 

prodotto delle isole (art. 29b): la Commissione si impegna a presentare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, uno studio sulla possibilità di introdurre il nuovo termine facoltativo di qualità “prodotto delle isole” per i prodotti di cui all’allegato I del Trattato. La materia prima deve provenire dalle isole e per i prodotti trasformati, se la lavorazione è sostanziale per determinarne le caratteristiche, deve avvenire nelle isole.

modifica della disciplina delle Stg (Titolo III): a differenza di quanto previsto dal reg. 509/2006 non viene più consentita la registrazione come Stg di prodotti senza riserva del nome. Ciò rischiava di compromettere le due Stg italiane (pizza napoletana e mozzarella), tuttavia il lavoro di discussione in sede comunitaria ha permesso di ottenere un iter meno gravoso per quei prodotti che non hanno la registrazione del nome attraverso l’introduzione di una procedura semplificata per la registrazione dei nomi delle Stg registrate senza riserva. E’ stato inoltre portato a 10 anni che decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento il periodo transitorio concesso dalla Commissione per utilizzare il logo STG sui prodotti registrati senza riserva del nome.

termini facoltativi di qualità: con l’obiettivo di facilitare la comunicazione nell’ambito del mercato interno, per consentire ai produttori di comunicare il valore aggiunto di un determinato prodotto sono introdotti i termini facoltativi di qualità, diversi dai termini riservati facoltativi che rimangono disciplinati all’interno dell’Ocm unica (es. olio estratto a freddo). Vi è comunque la possibilità che gli Stati membri mantengano le proprie norme nazionali in materia, purché siano conformi al diritto comunitario. I termini facoltativi di qualità devono soddisfare i seguenti criteri:
1. il termine si riferisce ad una caratteristica di una o più categorie di prodotti, derivanti da produzione o processo in uso in alcune specifiche aree;
2. l’uso del termine aggiunge valore rispetto a prodotti similari presenti sul mercato;
3. il termine ha una dimensione europea.