Giornale online di enogastronomia • Direttore Fabrizio Carrera
Scenari

Regolamento Ue economia rurale, i punti cardine. Nel 2014 novità su produzioni insulari ed etichettatura

09 Gennaio 2013
vita_nei_campi2 vita_nei_campi2

Il 2013 riserva ai produttori agricoli il rafforzamento della struttura normativa a tutela delle produzioni certificate Dop, Igt e Stg e anticipa l’ampliamento del confine dei prodotti riconosciuti per la loro unicità: dal “prodotto di montagna” al “prodotto dell’agricoltura delle isole”.

Tale impulso innovatore arriva con l’effettiva entrata in vigore del Regolamento n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea del 14 dicembre 2012 disponibile su http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:IT:PDF). La normativa riguarda i regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari eccetto le produzioni vitivinicole, le indicazioni dettate dall’UE sono immediatamente valide ma toccherà agli Stati membri adesso creare le condizioni perché esse vengano rispettate. 

Quali, quindi, i punti cardine del nuovo regolamento? Innanzitutto, bisogna dire che l’Europa guarda avanti.
Da un lato, introduce una nuova denominazione: l’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”. Requisito necessario la consueta valenza della zona di origine delle materie prime e dello svolgimento dei  processi produttivi a cui si aggiunge, però, la possibilità di ampliare la normativa a quelle produzioni non specificatamente avvenute in montagna ma che siano interessati da forti vincoli naturali. Dall’altro, il regolamento, rappresenta anche uno strumento di pianificazione delle attività della Commissione che è invitata entro gennaio 2014 a proporre agli organi comunitari una nuova regolamentazione che riguarda le produzioni legate alle zone insulari. Nascerà, quindi, l’indicazione di  “prodotto dell’agricoltura delle isole” che potrà essere utilizzata “unicamente per descrivere i prodotti le cui materie prime provengano dalle isole” e per i quali la trasformazione  avviene “in misura determinante” presso le zone insulari. Tale relazione sarà corredata anche da adeguate proposte legislative intese a regolamentarne la gestione. Spetterà agli Stati membri, poi, effettuare il monitoraggio ed i controlli nel rispetto della normativa comunitaria.

Sempre ad opera della Commissione, entro il 2014, verrà presentata una proposta per un nuovo regime di etichettatura relativo all’agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello territoriale, ciò come rafforzamento della volontà delle istituzioni di sostenere il mercato agricolo a più livelli.

Insomma la centro del nuovo Regolamento c’è la tutela della produzione agricola come motore dell’economia comunitaria.  Se da un alto si fortifica il ruolo dei produttori, delle associazioni e dei consorzi di settore, dall’altro emergere la necessità di portare avanti una politica di diffusione di informazioni corrette per il consumatore. È prerogativa del successo dei produttori, infatti, che il consumatore sia consapevole del valore di un acquisto di qualità.
Ciò è possibile, in primis, garantendo ai produttori una giusta remunerazione per la qualità dei loro prodotti, una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell’Unione e fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti . Questa è la visione di crescita “intelligente, sostenibile ed inclusiva” enunciata dalla strategia decennale “Europa 2020”,  e che inserisce le garanzia delle produzioni agricole di qualità in un meccanismo a sostegno delle scelte di tutti gli attori della filiera (Per saperne di più http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm).

Lucrezia Balducci