Giornale online di enogastronomia • Direttore Fabrizio Carrera
Numero 119 del 25/06/2009

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25 Giugno 2009

Il documento

 

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI “SICILIA”

 

Art. 1.
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Sicilia” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

• “Sicilia” Bianco;
• “Sicilia” Rosso; anche nella tipologia Riserva
• “Sicilia” Rosato;
• “Sicilia” seguito dalla menzione di vitigno purché il vitigno sia presente nella composizione ampelografica dei vigneti per almeno l’85% e rientri tra quelli ammessi alla coltivazione nella Regione Siciliana;
• “Sicilia” con la menzione di due vitigni purché la varietà minoritaria sia presente per almeno il 30% nella composizione ampelografica. In etichetta verrà citato per primo il vitigno più rappresentato. Nel caso i vitigni siano presenti nella stessa percentuale, sarà possibile citare indifferentemente per primo, l’uno o l’altro. 
• “Sicilia” Passito (*);
• “Sicilia” Vendemmia tardiva;
• “Sicilia” Spumante;
• “Sicilia”  Liquoroso(*)

Le D.O. ad oggi esistenti in Sicilia possono premettere il nome “Sicilia” a quello della D.O. stessa, a condizione che le operazioni di confezionamento avvengano nei limiti del territorio Regionale.
 

Art. 2.
Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata “Sicilia” con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini  bianchi, rossi, rosati, passiti, vendemmia tardiva, spumanti e liquorosi, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

“Sicilia Bianco” , “Sicilia vendemmia tardiva bianco” :
Per almeno il 50%, i seguenti vitigni da soli o congiuntamente: Insolia, Cataratto, Grillo, Grecanico, Chardonnay, Viognier e Carricante per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.

“Sicilia Rosso”, “Sicilia Rosato”, “Sicilia Vendemmia tardiva Rosso”:
Per almeno il 60% i seguenti vitigni da soli o congiuntamente: Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Perricone, Sangiovese, Merlot, Cabernet, Syrah,  per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,  idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

“Sicilia Spumante”
Catarratto e/o Inzolia e/o Chardonnay , e/o Grillo e/o Moscato bianco e/o Moscato d’Alessandria e/o Carricante, e/o Nerello Mascalese e/o Nero D’Avola e/o pinot nero: minimo 50% da soli o congiuntamente; per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e/o nera, se vinificati in bianco, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.

“Sicilia Liquoroso” (*)

“Sicilia Passito” (*)
 

Art. 3.
Zona di raccolta delle uva

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” devono provenire da vigneti coltivati nel territorio della Regione Sicilia.
 

Art. 4.
Coltivazione e resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali delle varie zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati nelle zone e atti a non  modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ vietata ogni pratica di forzatura. E’ ammessa la pratica dell’irrigazione come intervento di soccorso.

Come forme di allevamento dovranno essere utilizzate, esclusivamente  i sistemi a  controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, per la forma di allevamento a tendone sono ammessi quei vigneti la cui produzione è stata rivendicata negli ultimi cinque anni come IGT Sicilia e per un periodo transitorio che termina nel momento dell’estirpazione del vigneto.

Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3750 e le forme di allevamento da adottare saranno esclusivamente a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
 

Tipologia

Resa
T/ha

Titolo alcolometrico
naturale minimo % vol.

  Rosso  e Rosato

 12

 12

  Bianco

 13

 11,5

  Per le tipologie
  monovarietali bianche

 13

 11,5

  Per le tipologie
  monovarietali rosse e  rosate 

 12

 12

  Passito (*)

 

 

  Vendemmia tardiva

 8

 13

  Liquoroso  (*)  

 

 

  Spumante  

 12

 9,5

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale  non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata “Sicilia”.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Sicilia” solo a partire dal terzo anno dell’impianto e, qualora i vini da essi ottenuti, portino il riferimento alla specificazione “Riserva”, solo a partire dal quinto anno.

 

Art. 5.
Vinificazione

DA MODIFICARE IN FUNZIONE DELL’Art 4 del DM del 31 Luglio 2003 
……………

Nel caso in cui il vino spumante non raggiungesse nella fase di elaborazione i requisiti prescritti, lo stesso non ha diritto alla d.o.c..
La preparazione del vino base spumante, metodo classico, puo’ essere  ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse; per lo spumante millesimato è obbligatorio l’utilizzo di almeno l’85% del vino dell’annata di riferimento.
L’imbottigliamento del vino spumante, con rifermentazione in bottiglia, in elaborazione è consentito a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia  da cui è stato ricavato il vino base.
Il vino spumante ottenuto dalla rifermentazione in bottiglia deve essere affinato almeno 18 mesi in bottiglia e immesso al consumo non prima di 24 mesi dalla data di inizio della vendemmia,  può inoltre utilizzare il millesimo se il periodo di elaborazione e invecchiamento corrisponde almeno a 30 mesi di affinamento in bottiglia, ed è immesso al consumo dopo 36 mesi dalla data di inizio della vendemmia a cui si riferisce il millesimo.
Per la tipologia vendemmia tardiva le uve devono subire un appassimento sulla pianta tale da consentire l’acquisizione delle caratteristiche previste dal presente disciplinare di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
L’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato  proveniente da uve di vigneti iscritti negli albi della DOC Sicilia.
  
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini bianchi, rosati e spumanti e 75% per i vini rossi. Per la tipologia vendemmia tardiva la resa di uva in vino non può essere superiore al 60% e per quella  passito non puo’ essere superiore al 40%  
Qualora la resa superi l’eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata “Sicilia”, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione “Riserva”.


Art.6.
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Sicilia” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

“Sicilia” Rosso:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

“Sicilia”  Rosato:
colore:  rosa più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

 “Sicilia” Inzolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Grillo:
colore: giallo più o meno intenso;
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Chardonnay:
colore: paglierinio più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;

“Sicilia” Catarratto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Grecanico:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Fiano:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Damaschino:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Viogner:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Pinot Grigio
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: gradevole, elegante, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 17,0 g/l

“Sicilia” Nero d’Avola :
colore: rosso intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: corposo, armonico, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima:  4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

“Sicilia” Perricone :
colore: rosso intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: armonico, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima:  4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

“Sicilia” Merlot:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l ;

“Sicilia” Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: tipico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale  minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

“Sicilia” Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,50g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 23,0 g/l.

“Sicilia” Pinot Nero
colore: rosso rubino talvolta intenso;
odore: intenso, delicato, fruttato;
sapore: elegante, fruttato, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 23,0 g/l

“Sicilia” Spumante ( Bianco o Rosato ):
colore: paglierino chiaro o rosato più o meno intenso;  
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: fresco, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 15,0 g/l.

“Sicilia” Vendemmia tardiva (Bianco o Rosso):
colore: dal giallo paglierino al giallo dorato o rosso ;  
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol. di cui
almeno l’11 % Vol. svolto;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 20,0 g/l.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.
E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7.
Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata “Sicilia”, nelle diverse tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari. 
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata   “Sicilia” deve sempre figurare l’indicazione dell’anno di vendemmia.

Per vini a denominazione di origine controllata “Sicilia”, sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle vigenti norme, tranne quelli in brick ed in alluminio.
I contenitori ammessi devono avere una capacità massima di 5 litri; da questa limitazione sono escluse le bottiglie di formato bordolese o borgognotta, della capacità massima di 24 litri.
Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.

Nota:
“Sicilia” Passito (*)
“Sicilia Liquoroso” (*)
Per l’inserimento di tali tipologie si è in attesa di acquisire i dati sperimentali da parte dell’Istituto Regionale della Vite e del Vino di Palermo.