Giornale online di enogastronomia • Direttore Fabrizio Carrera
Numero 103 del 05/03/2009

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05 Marzo 2009
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La bozza del disciplinare

Pubblichiamo la bozza del documento che si occuperà di disciplinare la produzione dei vini a marchio Doc Sicilia. I sette articoli da cui è composto normano tutte le fasi, dalla denominazione, alla vinificazione fino all’aetichettatura e ai recipienti ammessi.

BOZZA DI DISCIPLINARE
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI SICILIA

Articolo 1
Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata “Sicilia” è riservata ai vini che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
. “Sicilia” Bianco:
. “Sicilia” Rosso; anche nella tipologia riserva
. “Sicilia” Rosato;
. “Sicilia” seguito dalla menzione di vitigno purché il vitigno sia rappresentato per almeno l’85% e rientri tra quelli ammessi alla coltivazione nella Regione Sicilia
. “Sicilia” passito
. “Sicilia” vendemmia tardiva
. “Sicilia” spumante
Le D.O. ad oggi esistenti in Sicilia possono premettere il nome “Sicilia” a quello della D.O. stessa, a condizione che le operazioni di confezionamento avvengano nei limiti del territorio Regionale.

Articolo 2
Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata « Sicilia » con o senza alcuna specificazione è riservati ai vini bianchi, rossi, rosati, passiti, vendemmia tardiva e spumanti, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografica:

“Sicilia” Bianco:
Per almeno il 60%, dai seguenti vitigni da soli o congiuntamente: fnsolìa, Cataratte, Grillo Grecanico Chardonnay Viognier Carricante per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana con esclusione del Trebbiano toscano.

“Sicilia” Rosso e Rosato:
Per almeno il 70% dai seguenti vitigni da soli o congiuntamente: Nero d’Avola, Frappato, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Perricone, Sangiovese, Merlot, Cabernet, Syrah, per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

Per le tipologie passito e vendemmia tardiva si utilizzano i vitigni aromatici idonei alla coltivazione per la Regione Sicilia nonché l’Insolia, il Catarratto, il Grillo, lo Chardonnay e il Fano.

Articolo 3
Zona di raccolta delle uva

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Sicìlia” devono provenire da vigneti coltivati nel territorio della Regione Sicilia.

Articolo 4
Coltivazione e resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini dì cui all’articolo 1 devono essere quelle tradizionali delle varie zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
1 sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati nelle zone atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa la pratica dell’irrigazione come intervento di soccorso.
Come forme di allevamento dovranno essere utilizzate, esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari, per la forma di allevamento a tendone sono ammessi quei vigneti la cui produzione è stata rivendicata negli ultimi cinque anni come IGT Sicilia e per un periodo transitorio che termina nel momento dell’estirpazione del vigneto.
Per i vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore dei presente presente disciplinare la densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 3750 e le forme di allevamento da adottare saranno esclusivamente contro spalliera o ad alberello ed eventuali varianti similari. Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all’articolo 2 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa delle uve dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi dei 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata “Sicilia”.
I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Sicilia” solo a partire dal terzo anno dell’impianto e qualora portino il riferimento alla specifica “Riserva”, solo a partire dai quinto anno.

Articolo 5
Vinificazione

Le operazioni di vinificazione, affinamento, invecchiamento ed imbottigliamento devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio della Regione Sicilia. Eventuali deroghe all’imbottigliamento fuori zona di produzione delle uve, saranno concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentito il parere della Regione Sicilia, alle ditte che hanno già commercializzato vino sfuso ad IGT Sicilia nei tre anni precedenti all’entrata in vigore del presente disciplinare e comunque per un periodo non superiore ai tre anni.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
L’eventuale arricchimento potrà essere effettuato soltanto con mosto concentrato rettificato o con mosto concentrato provenienti da uve di vigneti iscritti negli albi della DOC Sicilia.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70% peri vini bianchi, rosati e spumanti e 75% per i vini rossi. Per la tipologia vendemmia tardiva la resa di uva in vino non può essere superiore al 60% e per quella passito non può essere superiore al 40%.
Qualora la resa superi l’eccedenza, fino al 5%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre tale limite tutta la produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata.
I vini rossi, con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata “Sicilia”, sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni, a partire dal 1° novembre dell’annodi produzione delle uve, possono riportare in etichetta la menzione “Riserva”.

Articolo 6
Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata “Sicilia” all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Sicilia” Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 12% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/I.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Sicilia” Rosso:
colore: rosso intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: armonico, strutturato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

“Sicilia” Rosato:
colore: rosa più o meno intenso:
odore: fine, elegante;
sapore: delicato, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/I.;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

“Sicilia” Inzolia:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, gradevole,
sapore: asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.;

“Sicilia” Grillo:
colore: giallo più o meno intenso:
odore: elegante, fine;
sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/I.;

“Sicilia” Chardonnay:
colore: giallo più o meno intenso; odore: intenso, caratteristico; sapore: gradevole, fruttato;
titolo alcoiometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.;

“Sicilia” Catarratto:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: armonico, pieno, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/I;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.;

“Sicilia” Nero d’Avola:
colore: rosso intenso;
odore: delicato, caratteristico, fruttato; sapore: corposo, armonico, speziato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.;

“Sicilia” Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: intenso, fruttato;
sapore: caratteristico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.;

“Sicilia” Cabernet Sauvìgnon:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: caratteristico, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l.;
estratto secco netto minimo non riduttore: 25,0 g/l.;

“Sicilia” Syrah:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, fruttato;
sapore: intenso, armonico e gradevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,50g/l;
estratto secco netto minimo non riduttore: 25,0 g/I.

“Sicilia” Passito
Colore: ambrato
sapore: leggermente aromatico, caratteristico
odore: aromatico, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo : 18% vol. di cui 9,5 svolto;
acidità totale minima: 4,50 per mille;
estratto secco netto minimo non riduttore: 25,0 per mille.

“Sicilia” Vendemmia tardiva
Titolo alcolometrico volumico svolto 12% vol.

In relazione alla conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno. È in facoltà del ministero delle Politiche Agricole e Forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7
Etichettatura e recipienti

Alla denominazione di origine controllata “Sicilia”, nelle diverse tipologie è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto selezionato, classico, vecchio e similari.
È consentita l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, marchi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
È consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto.
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Sicilia” deve sempre figurare l’indicazione dell’anno di vendemmia.
Per vini a denominazione di origine controllata “Sicilia”, sono ammessi tutti i contenitori consentiti dalle vigenti norme, tranne quelli in brick.
I contenitori ammessi devono avere una capacità massima di 5 litri; da questa limitazione sono escluse le bottiglie di formato bordolese o borgognotta, della capacità massima di 24 litri.
Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione dei tappo a corona.