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Scenari

Accordo Europa-Cina per il riconoscimento e la tutela dei prodotti a indicazione geografica

24 Agosto 2020
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di Stefania Vinciguerra

L’imitazione dei prodotti agroalimentari italiani (così come l’Italian sounding, cioè l’uso di un nome vicino a quello originale e facilmente confondibile per uno straniero) è una delle piaghe che affliggono la nostra economia, dal momento che i danni che questo ci porta assommano a svariati milioni di euro.

Le battaglie che quotidianamente i consorzi di tutela affrontano per parare questi truffe sono, ovviamente, a colpi di avvocati e carte bollate e costano ulteriori soldi, oltre a energie e risorse. È quindi con somma gioia che salutiamo l’accordo bilaterale firmato tra Unione Europea e Cina che riguarda il reciproco riconoscimento di centinaia di indicazioni geografiche sia cinesi che europee tra le quali, ovviamente, moltissime nostre. Un passaggio fondamentale per garantire ai nostri prodotti il massimo livello di tutela sul mercato cinese. Secondo il documento siglato, infatti, a partire dal prossimo anno, con integrazioni e ampliamenti previsti ogni due anni, i prodotti a indicazione geografica tutelati dai rispettivi Paesi di origine (e quindi Dop e Igp, nonché Docg, Doc e Igt) le cui liste sono allegate all’accordo, sono protetti nel complesso anche in Cina (se prodotti europei) e in Europa (se cinesi). Il documento parla espressamente di diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (“Accordo Trips – Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights”), il che inserisce il riconoscimento dei prodotti agricoli in un ambito di proprietà intellettuale che non guasta.

Di particolare importanza è l’articolo 4, che spiega gli scopi dell’accordo, incentrato sulla protezione contro “l’uso di qualsiasi mezzo nella denominazione o nella presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal luogo di origine reale, in modo tale da indurre in errore il consumatore sull’origine geografica del prodotto”. Ma anche contro “qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non originario del luogo indicato dall’indicazione geografica in questione, anche quando la vera origine del prodotto è indicata o l’indicazione geografica è utilizzata nella traduzione, trascrizione o traslitterazione, o accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili” e infine contro “qualsiasi uso di un’indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non conforme al disciplinare della denominazione protetta”. Ovviamente stiamo parlando di denominazioni che sono protette tramite uno specifico disciplinare di produzione e controllate nei rispettivi paesi di origine.

Da ora in poi sono quindi protetti i nostri vini più famosi: Asti, Barbaresco, Bardolino Superiore, Barolo, Bolgheri Sassicaia (e Bolgheri), Brachetto d’Acqui, Brunello di Montalcino, Chianti, Chianti Classico, Conegliano Valdobbiadene Prosecco, Dolcetto d’Alba, Franciacorta, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Marsala, Montepulciano d’Abruzzo, Prosecco, Soave, Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa e Vino Nobile di Montepulciano. A questi si aggiungono le denominazioni regionali Campania, Sicilia e Toscana. Accanto a questi, prodotti alimentari Dop e Igp come formaggi, salumi e anche frutta.

Forse questo storico accordo non servirà a fermare piccole e grandi truffe, che avvengono in tutto il mondo (a partire proprio dall’Italia), ma sicuramente sono un segnale forte della direzione che dovranno prendere tutti gli scambi commerciali in un mondo sempre più aperto al commercio estero, ma sempre più interessato a proteggere le specificità produttive dei singoli Stati.

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